Utilizzo acque pubbliche

Emergenza Coronavirus

Si segnala che le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, considerata la cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata dal D.L. n.221 del 24/12/2021 al 31/03/2022, il termine di validità per gli atti di cui sopra corrisponde al 29/06/2022.

Tutte le acque, sotterranee e superficiali, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico, sono quindi un bene pubblico. Tale disposizione non si applica alle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne, il cui utilizzo è libero. Le acque costituiscono una risorsa limitata che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. L’uso e il prelievo delle acque pubbliche sono regolamentati da leggi dello Stato (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e impianti elettrici e successive R.D. n.1775 del 11/12/1933 e s.m.i.) e della Regione Emilia-Romagna (Regolamento regionale n.41 del 20/11/2001, per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica). Specifici aspetti della disciplina sono contenuti in altre leggi statali o regionali, regolamenti o deliberazioni di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna.

L’utilizzo della risorsa idrica, ad uso non domestico, può avvenire soltanto a seguito del rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica da parte di Arpae e agli adempimenti posti a carico del concessionario. In funzione dell’uso attuato e delle modalità con cui ne viene consentito l’utilizzo, si individuano due categorie di utenze di acque pubbliche: 

  • Prelievi ad uso domestico soggette solo a comunicazione: l'estrazione e utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee (pozzi e sorgenti), destinate all'uso domestico (igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al fabbisogno del proprio nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva). 
  • Prelievi soggetti a concessione: chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica ad uso non domestico, acque superficiali (fiumi) e sotterranee (pozzi e sorgenti), deve presentare una domanda di concessione. Lo stesso deve fare chi utilizza acque superficiali ad uso domestico. Di seguito sono elencate le tipologie di concessioni.

TIPOLOGIE DI CONCESSIONI ACQUE
Per le acque sotterranee (pozzi e sorgenti) i criteri fondamentali che contribuiscono a determinare quale procedura applicare in caso di rilascio di concessione sono:

  • Ordinaria”: profondità pozzo oltre 30 metri e/o consumo annuo superiore a 3.000 metri cubi
  • Semplificata”: profondità pozzo entro 30 metri e consumo annuo pari o inferiore a 3.000 metri cubi

Per le acque superficiali (prelievi da fiumi e torrenti comprese quelle di subalveo):

  • Ordinaria”: tutti i prelievi non compresi nella successiva tipologia;
  • Semplificata”:
    - prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;
    - prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s.

Arpae ha la facoltà di imporre prescrizioni ed anche di non dare il proprio assenso alla realizzazione delle opere e dei relativi prelievi in relazione ai risultati dell'istruttoria tecnica sulla compatibilità del prelievo richiesto ed anche facoltà di effettuare controlli, avvalendosi di agenti accertatori (polizia idraulica, polizia provinciale, polizia municipale, guardie forestali, carabinieri), sulla veridicità inerente l'uso dell'acqua, e sul rispetto delle prescrizioni e discipline dell'uso stesso. Eventuali altre prescrizioni (urbanistiche, ambientali, di sicurezza, ecc.) potranno essere fissate dal Comune o Ente competente. A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell’inizio dei lavori di perforazione all’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma) nei trenta giorni antecedenti il loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla stessa legge, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili sempre sul sito web di Ispra.
Con la determinazione di concessione viene assentito il prelievo e contestualmente approvato il disciplinare di concessione nel quale, sottoscritto per accettazione dall'utilizzatore, sono indicate le condizioni e le clausole che regolano il rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario e definita la durata della concessione stessa.
L’istruttoria della domanda di concessione è soggetta al pagamento delle spese di istruttoria, mentre per l’esercizio dell’utenza è prevista la corresponsione da parte dell’utente di un canone annuo, diverso a seconda delle tipologie di utilizzo, ed alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone e comunque di importo non inferiore ad € 250.
Il termine fissato dal Regolamento regionale per la conclusione del procedimento istruttorio avviato con la domanda di concessione è di 150 giorni nel caso di concessione ordinaria e di 60 giorni nel caso di concessione semplificata. I termini sono sospesi in caso di richiesta pareri e di richiesta di integrazioni, come indicato all’art. 24 comma 5 del RR n. 41/2001.
Alla SAC competente vanno anche presentate tutte le comunicazioni e richieste relative a tutte le modifiche connesse alla concessione rilasciata: cambio di titolarità, varianti, rinnovo, rinuncia, nonché quelle di rateizzazione dei canoni arretrati, alla restituzione del deposito cauzionale, ecc.
Rinnovo: la domanda di rinnovo della concessione va presentata entro la scadenza del titolo ed è soggetta a pagamento di spese di istruttoria.

Modulistica:

Valutazione relativa alla compatibilità del prelievo tramite il metodo ERA