Nel merito della riscossione degli importi dei diritti tecnici, si evidenzia la necessità di adempiere per quanto di competenza alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di procedimento SUAP.
L´art. 2 comma 3, della Legge Regionale 4 Febbraio 2010, dispone che il SUAP ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale ect.
Parimenti l´attuale Protocollo D´Intesa -per la gestione e lo snellimento dell´accesso e delle procedure amministrative connesse ai procedimenti per le attività di produzione di beni e servizi di competenza dello sportello unico- ora in fase di aggiornamento ribadisce le seguenti disposizioni, peraltro in perfetta coerenza con quanto disposto dalla recente modifica della normativa nazionale e regionale.
All´art. 3-Impegni del SUAP- del medesimo protocollo, si dispone che venga effettua la verifica in sede di ricezione della completezza formale della domanda presentata, l´avvenuto pagamento dei diritti tecnici istruttori laddove previsti , richiedendo ove necessario integrazioni.
In tale caso poiché questa Agenzia introita in maniera autonoma e necessita delle informazioni relative agli indirizzi delle sedi legali e partite IVA delle Imprese- ENTI GESTORI Telefonia Fissa e Mobile, si ravvisa la necessità di adempiere a quanto sopra richiamato per la parte relativa alla completezza formale dell´istruttoria.
Per la semplificazione di questa elementare procedura è disponibile un modello di cui si allega copia che permette all´atto della presentazione dell´istanza, attraverso la sua compilazione, effettuata dagli Enti Gestori o dalle Imprese o loro incaricati, di avere i dati necessari.
per scaricare la modulistica per prestazioni Arpae cliccare il seguente link: link documentazione