Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario proposto dalla Comunità Europea ed al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale.
EMAS rientra tra gli strumenti volontari attivati nell’ambito del V Programma d’azione europeo a favore dell’ambiente e successivamente ricompresi nel VI e nell´attuale VII programma (Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013).
Obiettivo primario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile all’interno dell’Unione Europea, evidenziando il ruolo e le responsabilità delle imprese e delle organizzazioni, sia pubbliche sia private, con sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso (Brochures informativa della Commissione Europea).
Le Agenzie per l´Ambiente hanno il ruolo istituzionale di autorità responsabile dell’applicazione della legge; i compiti ad esse attribuiti vengono maggiormente dettagliati dal Regolamento EMAS (CE n. 1221/2009), recentemente modificato con il Reg.to 1505/2017.
EMAS, istituito nel 1993 e giunto alla terza revisione con il Regolamento (CE) n. 1221/2009 modificato dal Regolamento (UE) n. 1505/2017, ha l´obiettivo di promuovere il miglioramento continuo da parte delle organizzazioni delle proprie prestazioni ambientali (risultati misurabili della gestione della propria attività che può avere un impatto sull’ambiente). Al fine di garantire tale obiettivo l’organizzazione deve:
Rispetto a tale strumento, uno dei compiti degli Stati membri è quello di incoraggiare le autorità locali (in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre parti interessate) a fornire assistenza a distretti di organizzazioni per evitare costi superflui soprattutto per le organizzazioni di piccole dimensioni.
L’attuale Regolamento (CE) n. 1221/2009 ha introdotto come novità l´adesione delle organizzazioni aventi sede non solo nel territorio della Comunità ma anche al di fuori di esso. Non cambiano sostanzialmente le modalità per l´adesione ad EMAS, ma viene prevista, da parte degli Stati membri, l´adozione di misure adeguate ad incoraggiare la partecipazione delle organizzazione di piccole dimensioni. Restano invariate le tempistiche per il rinnovo (massimo dopo 3 anni) e gli aggiornamenti (annuali), ma sono previste deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni: rinnovo dopo quattro anni e aggiornamenti ogni due a condizioni che:
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Contenuti aggiornati al 22 febbraio 2018