Silice: normativa

Normativa

Importante è il Decreto Legislativo n. 44/2020 dove tra gli agenti cancerogeni viene inserita per la prima volta anche la silice libera cristallina respirabile

Il 24 giugno 2020 sono entrate in vigore le nuove regole in adeguamento all’Ordinamento comunitario per la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni, inserite dal D.lgs. 44/2020.

Il D.lgs. 44/2020 recepisce la direttiva 2017/2398 (UE), andando a modificare e sostituire alcuni articoli ed allegati relativi alla cosiddetta “Direttiva Cancerogeni” relativamente alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il D.lgs. 44/2020 interviene su tre aspetti: elenco delle sostanze pericolose, valori limite di esposizione, sorveglianza sanitaria, elenco aggiornato delle sostanze cancerogene:

  • Composti di cromo VI
  • Fibre di ceramiche refrattarie
  • Polvere di silice cristallina respirabile
  • Ossido di etilene
  • 1,2- Epossipropano
  • Acrilammide
  • 2-Nitropropano
  • O- Toluidina
  • 1,3- Butadiene
  • Idrazina
  • Bromoetilene

Elenco di sostanze, miscele e processi (Allegato XLII)

L’allegato XLII del D.Lgs. n. 81/2008 è stato aggiornato ed è stato riportato l’elenco dei processi e delle miscele delle sostanze cancerogene:

  • Produzione di auramina con il metodo Michler.
  • I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
  • Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  • Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  • Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
  • Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
  • Valori limite di esposizione professionale (Allegato XLIII)


L'Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81/2008 è stato aggiornato e sono stati riportati i valori limite di esposizione professionale di ciascuna sostanza cancerogena. A tal proposito le imprese che utilizzano le sostanze elencate devono prestare attenzione ai valori limite (misurati in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore), ad esempio:

  • polvere di silice cristallina respirabile: 0,1 mg/m3.


Per quanto riguarda la silice, pertanto, dal 24 giugno, le imprese edili che effettuano lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., sono tenuti a dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, nonché la formazione e l’informazione dei lavoratori e l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell’art. 237 comma 1 lettera d) il documento deve essere corredato obbligatoriamente da misurazioni in campo al fine di verificare la conformità dell’esposizione al nuovo valore limite fissato per la silice libera cristallina in 0.1 mg/m3. Le misurazioni devono essere effettuate in accordo con la norma UNI EN 689:2019 e ripetute con cadenza periodica in funzione dei valori riscontrati o comunque almeno ogni 3 mesi.

Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:

  • ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;
  • a ridurre il livello di esposizione al più basso possibile, laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso;
  • a fornire DPI adeguati;
  • ad assicurare le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma (articolo 237 del   D.Lgs. n. 81/2008);
  • a fornire servizi igienici appropriati ed adeguati;
  • a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati dagli abiti civili;
  • a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale;
  • a fornire formazione ed informazione;
  • a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
  • a compilare il registro di esposizione (on line tramite portale dell’INAIL).


Sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. n. 44/2020 modifica anche l'art. 242 del D.Lgs. n. 81/2020 e prevede che il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.
Il medico competente deve anche fornire al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base del suo stato di salute e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

ultima modifica 2021-11-21T22:55:02+02:00