Invio fatture ad Arpae e Split Payment

Le fatture dei fornitori e le note di debito indirizzate ad Arpae devono essere intestate e recapitate a Arpae, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 della legge n. 89 del 23 giugno 2014 (conversione in legge del DL 66/2014). Nello specifico:

- Numero e data fattura/nota di debito
- Data di emissione
- Ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- Oggetto della fornitura
- Importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- Scadenza della fattura
- Il codice identificativo di gara (CIG) ove richiesto
- Il codice unico di Progetto (CUP) ove richiesto
- Appoggio bancario su cui effettuare il pagamento (in conformità alla tracciabilità inviata)
- Qualsiasi altra informazione necessaria (ad es. sede dove si è svolta la fornitura)

Dal 31 marzo 2015 vengono accettate e potranno essere pagate solo fatture e note di debito inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014 (sistema SDI). Per ogni informazione ulteriore si rimanda al sito http://www.fatturapa.gov.it/.
Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa UFFRF4, reperibile anche al sito http://www.indicepa.gov.it/

Le note di debito emesse e ogni altra richiesta di pagamento non formulata tramite nota di debito, in regola con le norme sul bollo, vanno inviate esclusivamente via posta elettronica (preferibilmente in formato pdf) all'indirizzo PEC workflow_amm@cert.arpa.emr.it.

Split Payment

Ad  Arpae si applicano le norme relative a Split Payment (Legge 190/14 di Stabilità 2015, D.L. n. 50/2017)

A seguito della previsione dell’art. 1 D.L. 50/2017 e del D.M. 13/07/2017, viene esteso ad Arpae il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 per le fatture emesse con data uguale o successiva al 01/07/2017.

Ne consegue quindi che non potranno essere accettate fatture che non prevedano la suddetta modalità di addebito dell’IVA, salvo i casi che la legge espressamente esclude da tale regime (es. professionisti, aziende agricole, ….). 

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto le fatture ricevute da Arpae dovranno riportare l’annotazione “scissione pagamenti” e/o il riferimento all’applicazione dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972; in mancanza di tali riferimenti non potranno essere pagate.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura soggetta ad IVA, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Indicazioni sulla ritenuta 0,5%

Nei casi di contratti di forniture di opere, lavori, servizi e concessioni in cui deve essere applicata la ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’ art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 su ogni fattura verrà calcolata la suddetta ritenuta, che verrà liquidata al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 

In tutti i nuovi contratti stipulati, come previsto dalla sentenza n. 16977 della Corte di Cassazione del 05/10/2012,  Il fornitore emette fattura con il costo del servizio al netto della ritenuta, 

vale a dire sottrae la quota della ritenuta e calcola l’IVA sulla differenza.

Il fornitore, all’atto di emissione della fattura, dovrà esporre sia l'importo totale della prestazione che quello della relativa ritenuta e applicherà poi l'IVA sulla loro differenza. L'imponibile IVA quindi corrisponderà al costo del servizio al netto della ritenuta.

Al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, il fornitore emetterà fattura comprensiva di tutte le ritenute operate ed su queste applicherà la rispettiva IVA

 

Direzione amministrativa di Arpae

Bologna, 19 Novembre 2020

ultima modifica 2021-11-21T22:05:26+02:00