Consiglio di Stato, infondata questione di legittimità legge Arpae

Per i giudici amministrativi la norma dell’Emilia-Romagna che ha istituito l'Agenzia è in linea con le previsioni statali in tema ambientale
(21/3/2022)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla legge regionale istitutiva di Arpae (Lr 13/2015), nella parte in cui assegna all'Agenzia l'esercizio, per conto della Regione Emilia-Romagna, di alcune funzioni connesse al rilascio di autorizzazioni ambientali (Aia) e concessioni demaniali.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 1761 del 14 marzo 2022, confermando la pronuncia di primo grado del Tar di Bologna.

La questione della devoluzione alle Agenzie ambientali, tramite leggi regionali, di nuovi compiti istituzionali era divenuta di attualità alcuni anni orsono, il legislatore nazionale aveva significativamente ridimensionato il ruolo delle Province e le amministrazioni regionali si erano trovate nella necessità di riallocare le funzioni fino a quel momento di spettanza provinciale. In questo quadro, la Corte Costituzionale con la sentenza  n. 132/2017 aveva censurato, in quanto in contrasto con la competenza legislativa dello Stato, una norma contenuta nella legge regionale del Molise che aveva attribuito all'Arpa locale diverse funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia, ivi inclusi alcuni compiti di pianificazione.

Per il Consiglio di Stato non si può giungere a conclusioni analoghe con riferimento alla legge regionale dell’Emilia-Romagna. Nel suo giudizio articolato, il giudice spiega infatti che l'assetto di competenze introdotto dalla Lr 13/2015 è oggettivamente più circostanziato e non pregiudica la natura e i compiti istituzionali che possono essere svolti dalle Agenzie ambientali in base alla normativa statale. 

In particolare, le funzioni esercitate da Arpae garantiscono il “supporto tecnico e istruttorio a favore della Regione, pienamente in linea con le previsioni” nazionali e non prevedono l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, che rimane correttamente in capo all’organo politico regionale. La legge dell’Emilia-Romagna attribuisce infatti all’Agenzia poteri che “non sono contrassegnati da discrezionalità in senso proprio- ovverosia da una discrezionalità basata sulla comparazione degli interessi coinvolti- bensì sono vincolati o, eventualmente, si profilano al più quali esercizio di discrezionalità tecnica”.

Nel caso specifico la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale era stata sollevata da un gruppo di ricorrenti che avevano impugnato un provvedimento autorizzatorio unico (Paur) adottato con una delibera della Giunta regionale, il quale comprendeva tra l'altro l'Aia e la concessione di derivazione idrica rilasciate da Arpae.

  • Sentenza n. 1761/2022 del Consiglio di Stato: gli aspetti che riguardano specificatamente il tema della Lr Emilia-Romagna n. 13/2015 sono contenuti nei paragrafi 12.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 della parte "Diritto".  
ultima modifica 2022-07-15T15:34:27+02:00