Valutazione del rischio fulmini

Necessità di una aggiornata valutazione del rischio fulminazione nei luoghi di lavoro
(14/3/2019)

La settimana scorsa nella regione meridionale della California sono stati avvistati più di 2000 fulmini in cinque ore.
L’eccezionale fenomeno fa riflettere sulla necessità di valutare adeguatamente il rischio di fulminazione diretta ed indiretta nei luoghi di lavoro e in particolare negli impianti industriali, nonchè sull’importanza dei controlli sugli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
La valutazione del rischio di fulminazione, rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed è quindi parte integrante del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro ha l’obbligo di  predisporre. Nello specifico, l’art. 80 del Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi di natura elettrica connessi all’impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici, compreso il rischio di fulminazione diretta ed indiretta.
La modalità per effettuare la stima del rischio di fulminazione dovuto a tutti i possibili effetti del fulmine diretta ed indiretta su strutture e impianti è descritta nella norma CEI EN 62305-2:2013.

Si fa presente che per gli edifici esistenti la valutazione del rischio fulminazione, nel caso fosse stata eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), secondo l’edizione più aggiornata delle norme tecniche e se necessario il datore di lavoro dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma.

Definito il rischio tollerabile (RT) come il massimo valore di rischio che può essere tollerato per la struttura, la valutazione del rischio di fulminazione può portare a due conclusioni:

  • se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura, risulta minore del rischio tollerabile (RT), non è necessario procedere all’installazione di sistemi di protezione contro il fulmine e la struttura si definisce “auto protetta” dal rischio fulminazione;
  • se invece il rischio fulminazione totale calcolato risulta maggiore del rischio tollerabile (RT), dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali un sistema di protezione dai fulmini (LPS - lightning protection system) e/o opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM - surge protection measures).

In merito alle verifiche e controlli, in base all’Articolo 86 del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che, ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di messa in esercizio e verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di provvedere “affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”.

Nel caso degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti agli obblighi del D.Lgs.105/2015, occorre anche valutare la possibilità che gli eventi naturali, tra cui i fulmini, possano innescare incidenti tecnologici (rischio NA-TECH - NAtural hazards triggering TECHnological disasters).

Per approfondire: INAIL - Protezione dalle scariche atmosferiche 

ultima modifica 2022-07-15T15:37:25+02:00