Sanzioni amministrative ambientali

L´applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla legge regionale 28 aprile 1984 n. 21. Nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative le fasi principali sono:

  • accertamento della violazione e contestazione e/o notifica
  • pagamento in misura ridotta
  • presentazione di scritti difensivi
  • ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
  • opposizione
  • riscossione coattiva
  • rateizzazione
  • rimborso 

Accertamento e contestazione e/o notifica
Gli organi di controllo (Carabinieri, Vigili Urbani, agenti accertatori regionali ecc.) provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell´eventuale obbligato in solido.

Pagamento in misura ridotta
Il trasgressore o l´obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta per violazioni di competenza di ARPAE. 

Per le modalità di pagamento delle sanzioni vedi la specifica sezione del sito.

Presentazione scritti difensivi
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore o l´obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato.
Per tutte le sanzioni relative a materie di competenza di Arpae, in quanto soggetto titolare di funzioni di amministrazione attiva, tale scritto difensivo deve pervenire ai Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) del territorio nel quale è stata commessa la violazione.

Nelle materie di competenza di Arpae, il SAC è sempre il soggetto preposto alla ricezione dell’eventuale scritto difensivo, anche nel caso in cui la violazione sia rilevata da altri organi accertatori.

ultima modifica 2021-11-21T21:52:26+01:00