Pagamento sanzioni e importi Dm 8 ottobre 2025
Il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito il legge 29 giugno 2022, n. 79, intitolato «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ha apportato modifiche agli artt. 318 ter comma 4 bis e Art. 318 quater comma 2.
Con tali modifiche normative è stato definito che gli introiti delle sanzioni contravvenzionali sono destinati allo Stato, è stata inoltre introdotta una ulteriore sanzione:
“...Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis”.
Tale indirizzo viene confermato con l’entrata in vigore del DM Ambiente 8/10/2025, che al all’art.4 chiarisce le modalità operative di versamento allo Stato degli importi delle sanzioni di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
I contravventori dovranno versare gli importi delle sanzioni di cui all’art. 318 quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006 tramite bonifico a favore della Tesoreria dello Stato, utilizzando il seguente IBAN:
IT64M0100003245BE00000003AZ
indicando come beneficiario: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con causale: Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'articolo 318-quater, comma 2, del decreto legislativo. n. 152 del 2006.
In considerazione delle nuove disposizioni risulta necessario richiedere al contravventore, una volta proceduto, di presentare la quietanza di pagamento della sanzione contravvenzionale.
Eventuali richieste di verifica dei versamenti contabilizzati dalla tesoreria statale potranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail: assistenza.sie@mef.gov.it, inserendo i dati relativi al pagamento (nominativo del versante, codice fiscale, data del versamento, importo e TRN del bonifico) e allegando la quietanza prodotta dal trasgressore.
Si rammenta che in caso di violazione commessa da più contravventori, il pagamento della somma relativa alla sanzione pecuniaria ricade su ciascuno degli stessi, per cui l’effetto liberatorio si avrà solo per coloro che versano, nei termini indicati nel verbale di ammissione a Pagamento la somma prevista dall’art.318-quater c. 2 del D.Lgs. 152/2006.
Oneri per l’attività di prescrizione e asseverazione tecnica (Art. 2 del DM 8/10/2025) - Novità
In accordo all’art. 2 del DM Ambiente 8/10/2025, il contravventore è tenuto a corrispondere alla Polizia giudiziaria operante e all’organo asseverante una somma per l'attività di redazione della prescrizione e una somma per l’attività di asseverazione tecnica.
Per le somme spettanti ad Arpae, in accordo al Protocollo di Intesa l’Agenzia trasmetterà al contravventore per i procedimenti avviati dall’Agenzia, oppure all’organo di Polizia accertatore nei casi di sola asseverazione tecnica, il bollettino PagoPA con le indicazioni di pagamento.