Prescrizioni e asseverazioni
La Legge 22 maggio 2015 n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto:
- alla parte Sesta bis al D.Lgs. 152/2006 la procedura estintiva per i reati contravvenzionali, “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale”, che prevede l’applicazione di prescrizioni asseverate tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata e la successiva ammissione al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
- alla parte sesta bis del libro secondo del Codice Penale i delitti ambientali per le violazioni ambientali più gravi.
La legge innova profondamente la gestione degli illeciti ambientali contravvenzionali, introducendo quindi il procedimento di estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni penali in materia ambientale (art. 318 bis e ss del T.U.A.), mediante l’istituto delle prescrizioni impartite dagli organi di Polizia giudiziaria, o dagli altri enti di vigilanza che operano con funzioni di Polizia giudiziaria, e asseverate tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia.
Le prescrizioni devono essere chiare, pertinenti e formulate allo scopo di eliminare nel modo più efficace l'illecito ambientale senza che questo arrechi maggiori danni ambientali, fissando per la regolarizzazione tempi di esecuzione che devono essere congrui e mai superiori al tempo tecnicamente necessario.
Quando si applica l’istituto delle prescrizioni
Le disposizioni della parte Sesta bis al D.Lgs. 152/2006 si applicano alle ipotesi contravvenzionali penali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
La procedura di estinzione si può applicare alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o pena alternativa (arresto o ammenda). Sono escluse quindi le contravvenzioni sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).
La procedura è applicabile:
- ai casi in cui è possibile rimuovere la violazione attraverso l’adesione a specifiche prescrizioni da attuare in un termine definito;
- ai casi in cui il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione senza attendere la prescrizione dell’organo di vigilanza;
- ai reati a condotta esaurita o a condotta istantanea, già consumatisi nel tempo.
Elenco delle violazioni ammesse alla procedura estintiva
La contravvenzione si estingue se:
- il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento della sanzione. Nei casi in cui non sia possibile impartire prescrizioni (cd. verbale ora per allora) si ammette il contravventore direttamente al pagamento della sanzione.
L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis (oblazione) del codice penale. In tal caso, la sanzione da applicare è pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Protocollo di Intesa
In Emilia-Romagna, nel 2026, è stato aggiornato il Protocollo di Intesa (già sottoscritto nel 2016) fra la Procura generale, le nove Procure Territoriali regionali e gli organi di Polizia Giudiziaria (Arpae Emilia-Romagna,Direzione Marittima di Ravenna, e Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna) con l’obiettivo di garantire una omogenea applicazione sul territorio regionale della disciplina di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI bis del D.Lgs. 152/2006, introdotta dall’art. 1 comma 9 della L.68/2015.
L’organo accertatore che nel corso dell’attività di vigilanza individua violazioni contravvenzionali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno, propone l'applicazione della procedura estintiva individuando prescrizioni ambientali da attuare in tempi definiti asseverati tecnicamente.
L’organo asseveratore si accerta che le prescrizioni e le tempistiche proposte dall’organo accertatore siano congrue ed efficaci al fine di ripristinare le situazioni di irregolarità. L’organo asseveratore quindi non entra nel merito del reato e delle contestazioni rilevate dall’organo di PG competente, ma valuta solo l’efficacia e l’applicabilità delle prescrizioni impartite.
Il Protocollo di Intesa stabilisce che l’organo asseveratore delle prescrizioni è Arpae per tutti gli organi accertatori. Stabilisce che Arpae predisponga, delle prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni contravvenzionali estinguibili ai sensi della Parte VI bis del D.Lgs. 152/2006.
Documenti di riferimento
- Protocollo di intesa
- Prescrizioni tipo
- Linea guida Snpa per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-Bis D.Lgs 152/06 (LG 52/2024 - Delibera del Consiglio Snpa n. 252/2024 del 23/07/2024 - inserire link linea guida)