Sanzioni amministrative demaniali - Acque

Sono oggetto di violazione i seguenti casi: 

  1. PRELIEVO ABUSIVO 
    In caso di prelievo abusivo di risorsa idrica l’utilizzatore è tenuto a versare un indennizzo risarcitorio parametrato ai periodi di utilizzo alle quantità prelevate.
    Articolo 17 del RD n. 1775/1933
    “è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.”
    Per violazione dell'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato, le sanzioni previste vanno:
    da € 8.000,00 a € 50.000,00 
    da € 2.000,00 a € 10.000,00 (violazione di particolare tenuità)
    Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
  2. MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE 
    Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 155 della LR 3/1999 per le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione (ad esclusione quindi del prelievo abusivo), le sanzioni vanno da € 103,00 a € 1032,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta.

L´applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.

Di seguito si riportano le fasi principali del procedimento relativo alle sanzioni amministrative.

Accertamento e contestazione e/o notifica
Gli organi di controllo (Carabinieri, Vigili Urbani, agenti accertatori Arpae, ecc.) provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di apposito verbale a carico dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido.
La contestazione può avvenire nell'ambito di un sopralluogo direttamente ai trasgressori oppure, qualora l'accertamento si basi sulle risultanze agli atti, il verbale è notificato ai trasgressori mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso sono dovute anche le spese di notifica.

Pagamento in misura ridotta (solo in caso di violazioni art. 155 L.R. 3/1999)
Il trasgressore o l´obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione.
In mancanza di pagamento in misura ridotta il procedimento sanzionatorio prosegue con i successivi atti.

Per le modalità di pagamento delle sanzioni vedi la specifica sezione del sito.

Presentazione scritti difensivi
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale i trasgressori e gli obbligati in solido possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato. Per tutte le sanzioni relative a violazioni in materia di demanio idrico, tale scritto difensivo deve pervenire ad Arpae – Direzione Tecnica – Servizio Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna, anche nel caso in cui la violazione sia rilevata da altri organi accertatori.

Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
Il Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di Arpae è anche l’Autorità competente, a seguito dell'istruttoria, a determinare con ordinanza l’entità della sanzione, oppure, se riconosce infondato l’accertamento, ad ordinare l’archiviazione degli atti.