I valori limite

In Europa la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz è affidata alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 (1999/519/CE). In Italia è garantita dal D.P.C.M. del 2003 e dal D.L 179 del 2012 convertito con legge 221 del 2012 , che fissa i valori di riferimento per le grandezze fisiche rilevabili nella gamma di frequenza 100 kHz - 300 GHz, indipendentemente dalla tecnologia installata sugli impianti.

 Frequenza  R.E. 1999/519/CE (Europa)  Limite di Esposizione (Italia)  Valore di attenzione (Italia)  Obiettivo di qualità (Italia)
 694 – 790 MHz  36.2 – 38.6 V/m (Mediato su 6 min)  20 V/m (Mediato su 6 min)

 6 V/m (Mediato su 24 h)

 6 V/m (Mediato su 24 h)
 3.6 – 3.8 GHz  61 V/m (Mediato su 6 min)  40 V/m (Mediato su 6 min)  6 V/m (Mediato su 24 h)  6 V/m (Mediato su 24 h)
 26.5 – 27.5 GHz

 61 V/m (Mediato su 2.2 min a26 GHz)

 40 V/m (Mediato su 6 min)  6 V/m (Mediato su 24 h)  6 V/m (Mediato su 24 h)


I valori di riferimento adottati dall’Italia, espressi nella tabella in termini del parametro "campo elettrico", sono stati individuati per la tutela della salute pubblica e sono fra i più restrittivi in Europa. La tecnologia 5G opera su intervalli di frequenze già contemplate nel succitato DPCM del 2003, perciò, rispetto alle tecnologie precedenti, non sono stati modificati i valori di riferimento normativi (limiti di esposizione, valore di attenzione e obiettivi di qualità). Il rispetto di tali livelli di campo elettromagnetico vengono valutati nei pareri preventivi espressi da Arpae.

ultima modifica 2021-11-21T22:01:24+01:00