Come avviare la procedura di sito contaminato

L'avvio della procedura di sito contaminato avviene con la comunicazione di potenziale inquinamento che deve essere effettuata da soggetti pubblici e privati che a qualsiasi titolo (ad esempio in qualità di responsabile, proprietario, utilizzatore di un´area, altro soggetto interessato, pubblica amministrazione etc.) riscontrano il verificarsi di eventi potenzialmente contaminanti o accertano la presenza di contaminazioni storiche.

I procedimenti di bonifica possono seguire diversi regimi amministrativi in base alle caratteristiche del sito stesso, distinti in generale in procedura ordinaria e procedure semplificate. L’iter ordinario avviene ex art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., mentre gli iter semplificati seguono l’art. 249, DLgs 152/06 per i siti generici di ridotte dimensioni, il DM 31/2015 specifico per la bonifica dei punti vendita carburante, l’art. 242-bis, DLgs 152/06 per progetti di bonifica che traguardino direttamente le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e non le concentrazioni soglia di rischio (CSR). I Siti di Interesse Nazionale (SIN), di competenza del Ministero dell’Ambiente (MATTM), sono regolamentati da procedimenti ex art. 252 e art. 252-bis, DLgs 152/06.

Per la definizione delle corrette procedure da adottare si rimanda alla apposita sezione del servizio autorizzazioni e concessioni.

APPROFONDIMENTO

Linea Guida ARPAE 44/DT “Metodologia per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati"

Portale dati ambientalie Regione Emilia romagna: iter procedurale

Regione Emilia Romagna, DGR n. 2218/2015 "Linee guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati"

ultima modifica 2021-11-21T21:47:12+02:00