Utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione
L'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione deve essere autorizzata ai sensi dell’art.9 del D.Lgs.99/1992.
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per utilizzazione agronomica di fanghi da depurazione prevista dal D.P.R. n. 59/2013 ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett f), è rilasciata al produttore ed utilizzatore o detentore ed utilizzatore finale.
Questa pratica è consentita esclusivamente previa verificata dell’idoneità del fango all’utilizzo in agricoltura secondo i parametri e i limiti contenuti nelle normative sottoriportate.
Normativa di riferimento
L’attività di utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione in campo nazionale e regionale è regolamentata dalle seguenti norme, che hanno via via raffinato, sia l’attività in se che i parametri di idoneità per l’utilizzo agronomico:
• D.Lgs. 99 del 27 gennaio 1992;
• D.Lgs. 152/2006 - in particolare l’art. 127 che, facendo salva la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevede che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione e che i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;
• D.G.R. 2773/2004 cosi come modificata dalla D.G.R. 285/2005;
Moduli
Richiesta di AUA - Utilizzo fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Scheda F)