Autorizzazione con procedura ordinaria

Il gestore di stabilimento con emissioni inquinanti in atmosfera deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art 269 del DLgs 152/06, nell’ambito del procedimento amministrativo di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n° 59/2013. 
La costruzione, il trasferimento e la modifica sostanziale di impianti originanti emissioni inquinanti in atmosfera può essere effettuata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione richiesta. 
In caso di modifiche non sostanziali di impianto con emissioni in atmosfera, il gestore di impianto provvede a darne comunicazione all’Autorità Competente (Arpae). Questa può esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione in merito alla sostanzialità della modifica proposta e/o all’aggiornamento dell’autorizzazione se necessario. Trascorso tale termine il gestore di impianto può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata. E’ fatto salvo il potere dell’Autorità Competente a provvedere anche successivamente all’aggiornamento dell’autorizzazione.

Rinnovo
L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata 15 anni a decorrere dalla data di rilascio (art 3 comma 6 del DPR 59/2013). La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della data di scadenza. 

Moduli
Modulo per il rilascio dell´AUA dell´Emilia-Romagna (DGR 2204/2015) - Emissioni in atmosfera (Schede C e D)

Normativa nazionale
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Quinta  e successive modifiche ed integrazioni

Normativa regionale
Delibera di G.R. 2204/2015
Determinazione n. 4606/1999 (Criaer)