Termini del procedimento amministrativo AUA

Il SUAP definisce al momento della trasmissione della pratica AUA ad Arpae la tipologia di procedimento avviato ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 59/2013, esplicitandolo nella lettera di avvio del procedimento e di trasmissione della domanda ad Arpae:

RICHIESTE DI NUOVA AUA O MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA VIGENTE

Termini procedimentali ai sensi dell’art.4 DPR 59/2013
comma 4 – Responsabile e Capofila del procedimento è il SUAP del Comune. Procedimento Amministrativo multidisciplinare caratterizzato da compresenza di altri titoli abilitativi oltre a quelli sostituiti da AUA (Esempio: procedimento edilizio e/o Vigili del Fuoco + AUA). L’eventuale conferenza dei Servizi è sempre convocata sal SUAP ai sensi DPR 160/2010 e L.241/1990. L’endoprocedimento AUA ha durata 90 giorni

comma 5 – Responsabile e Capofila del procedimento è il SUAP del Comune. Procedimento Amministrativo multidisciplinare caratterizzato da compresenza di altri titoli abilitativi oltre a quelli sostituiti da AUA e AUA richiesta prevede la matrice Emissioni in atmosfera.  (Esempio: procedimento edilizio e/o Vigili del Fuoco + A.U.A. con Emissioni in Atmosfera.)L’eventuale conferenza dei Servizi è sempre convocata sal SUAP ai sensi DPR 160/2010 e L.241/1990. L’endoprocedimento AUA ha durata 120 giorni prorogati a 150 se richieste integrazioni documentali

comma 7 – Responsabile del procedimento amministrativo è il SUAP del Comune,  Autorità competente AUA è ARPAE-AAC-SAC. Procedimento Amministrativo multidisciplinare caratterizzato da necessità di acquisire solo l’AUA (significa che altri titoli urbanistico edilizi sono già in possesso del richiedente – da qui la necessità della segnalazione con silenzio assenso del Comune di eventuali motivi ostativi di carattere urbanistico al rilascio dell’AUA). L’eventuale conferenza dei Servizi è convocata, se prevista dalla Legge, da Arpae.  Procedimento AUA ha durata 90 giorni oppure, se presente la matrice emissioni in atmosfera Art.269 D.LGS.152/2006, 120 giorni prorogati a 150 se sono richieste integrazioni documentali

COMUNICAZIONI DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA VIGENTE

Termini procedimentali ai sensi dell’art.6 DPR 59/2013

comma 1 – Responsabile e Capofila del procedimento è ARPAE (Autorità competente AUA) alla quale, direttamente o tramite il SUAP del Comune, il titolare dell’AUA vigente comunica la variazione non sostanziale che intende apportare alla sua attività e/o all’impianto gestito. La modifica non sostanziale è quella che non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente. Entro i primi 30 giorni l’Autorità competente valuta la sostanzialità della modifica. Se la ritiene sostanziale ordina al Titolare dell’AUA di presentare una nuova richiesta ai sensi dell’art.4 del DPR 59/2013. Qualora l’Autorità competente non si esprima entro complessivi 60 giorni, il Titolare dell’AUA vigente può procedere all’esecuzione della modifica. Resta facoltà dell’Autorità competente valutare la necessità di adottare un provvedimento di aggiornamento dell’AUA vigente, in tal caso, comunque, l’aggiornamento non incide sulla durata di validità dell’autorizzazione attiva.

RICHIESTA DI VOLTURA INTESTAZIONE DI AUA VIGENTE

Valgono i Termini procedimentali ai sensi dell’art.6 comma 1 del DPR 59/2013 per modifiche non sostanziali di AUA. Responsabile e Capofila del procedimento è il SUAP Comune al quale il Nuovo Titolare richiede la voltura dell’intestazione dell’AUA. L’Autorità competente (ARPAE) adotta il provvedimento di voltura entro 60 giorni dalla richiesta, atto che poi viene trasmesso al SUAP per l’aggiornamento del provvedimento SUAP di rilascio AUA vigente e la notifica al richiedente. Nel caso oltre la Voltura intestazione vengono richieste modifiche sostanziali e/o non sostanziali dell’attività e/o dell’impianto, il richiedente deve attivare le previste relative procedure.