Autorizzazione alla dismissione di impianti di lavorazione e/o stoccaggio di oli minerali

L'azienda che vuole procedere alla dismissione di uno stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali deve richiedere l'autorizzazione (art. 1, c. 56 Legge n. 239 del 23.08.04).

Deve richiedere l'autorizzazione l'azienda che effettua l'attività di lavorazione e/o stoccaggio di oli minerali con quantitativi superiori a:

  • mc 10 se ad uso commerciale (art. 2 del RDL n. 2018/1936);
  • mc 25 se ad uso privato, sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo (art. 11 del RDL n. 1741/1933).

Per il rilascio di autorizzazione il tempo massimo è di 180 giorni, oltre tale termine è previsto il silenzio-assenso.

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Autorizzazione alla dismissione di impianti di lavorazione e/o stoccaggio di oli minerali

ultima modifica 2021-11-21T22:50:30+02:00