Autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione di rifiuti fra i Paesi dell’Unione Europea o da/verso altri Paesi
L'Autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di rifiuti all'interno della UE o da/per Paesi terzi è disciplinata dall’art. 194 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, entrato in vigore il 20 maggio 2024 e applicabile, salvo alcune particolari disposizioni, dal 21 Maggio 2026, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 disciplina le spedizioni di rifiuti:
- tra Stati membri dell’UE, con o senza transito attraverso Paesi extra-europei
- dall’Unione Europea verso Paesi extra-europei (esportazioni)
- da Paesi extra-europei verso l’Unione (importazioni)
- in transito attraverso gli Stati dell’Unione europea
LE PRINCIPALI NOVITA’ introdotte dal nuovo Regolamento
⇒ Spedizioni all’interno dell’Unione Europea
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce il divieto di effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati a smaltimento all’interno dell’Unione Europea fatta eccezione per quelle in cui il Notificatore sia in grado di dimostrare alle Autorità competenti, durante il processo di notifica, la sussistenza delle condizioni riportate all’art.11 del nuovo Regolamento.
Rimane valida la possibilità di effettuare spedizioni di rifiuti destinate a recupero ma, anche per i rifiuti che viaggiano con obblighi generali di informazione (Lista Verde), sono previste procedure più stringenti per consentire la tracciabilità delle spedizioni, assicurare l’informazione dell'avvenuto recupero dei rifiuti e ridurre gli illeciti.
⇒ Esportazioni dall’Unione verso paesi fuori dall’Unione Europea
Il Regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce il divieto di effettuare esportazioni dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento, ad eccezione di quelle verso i paesi dell’EFTA che aderiscono alla convenzione di Basilea e rispettano le norme di spedizione interne all'Unione, con alcune modifiche.
Le esportazioni dall’Unione di rifiuti pericolosi e di alcune altre tipologie di rifiuti, destinati a recupero, verso paesi non OCSE sono vietate. I rifiuti di plastica sono soggetti al divieto a partire dal 21 Novembre 2026.
Le esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi NON OCSE sono vietate dal 21 Maggio 2027, ad eccezione di quelle destinate in paesi che hanno dimostrato alla Commissione Europea che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto, iscritti in apposito elenco (art. 41 del Reg. UE 1157/2024) che sarà adottato dalla Commissione entro la data del 21 Novembre 2026 e regolarmente aggiornato.
Dal 21 Maggio 2027, per tutte le esportazioni di rifiuti al di fuori dell’Unione il Notificatore, o il soggetto che organizza la spedizione, deve dimostrare che l’impianto di destino ha effettuato un audit secondo condizioni specifiche.
⇒ Interscambio digitale di documenti e informazioni: il sistema DIWASS
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 prevede che la trasmissione delle notifiche, di documenti e informazioni relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti avvenga tramite un sistema informatico centrale, gestito dalla Commissione Europea, denominato Digital Waste Shipment System (DIWASS).
Dal 21 Maggio 2026 la trasmissione di informazioni e documenti avviene esclusivamente attraverso la piattaforma digitale DIWASS, che rappresenta quindi l’unico sistema ufficiale di interscambio di informazioni da utilizzare sia per le spedizioni effettuate mediante Procedura di Notifica e autorizzazione scritta preventiva (art. 5) sia per le spedizioni con Obblighi generali di informazione (Lista Verde - art.18).
In Regione Emilia-Romagna, per la gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, a partire dal 21 Maggio 2026, gli Utenti/Operatori dei SAE (ex SAC) di Arpae accederanno al sistema centrale tramite GUI “Interfaccia Grafica Utente” del DIWASS.
Chi è tenuto ad utilizzare il sistema DIWASS
A partire dal 21 Maggio 2026 sono tenuti ad utilizzare il sistema DIWASS tutti i Soggetti, identificati all’art. 10 del Regolamento (UE) 2025/1290, coinvolti a vario titolo nelle procedure di spedizioni transfrontaliere di rifiuti (autorità competenti di spedizione/transito/destinazione, produttori di rifiuti, notificatori, vettori, destinatari, impianti che ricevono i rifiuti, persone che organizzano la spedizione, autorità coinvolte nelle ispezioni…).
Ciascuno dei Soggetti sopra elencati dovrà pertanto preventivamente richiedere la registrazione al DIWASS secondo il ruolo/i ruoli di propria competenza (si veda il Manuale per la registrazione degli Operatori).
Sono a disposizione delle Autorità Competenti e degli Operatori le prime versioni dei Manuali e alcuni Video tutorial per l’utilizzo del DIWASS via GUI predisposti dalla DG Environment della Commissione UE e scaricabili ai seguenti link:
- Manuale per la registrazione degli Operatori
- Manuale per l’inserimento della Notifica
- Video tutorials
Registrazione al sistema DIWASS
Per poter utilizzare il DIWASS, ogni Utente/Operatore coinvolto in una spedizione transfrontaliera di rifiuti deve essersi preventivamente registrato nel sistema dopo aver effettuato l’accesso tramite un account EU.
La registrazione di un Operatore e del relativo Utente “master” può essere effettuata in qualsiasi momento a partire dal 21 Aprile 2026 tramite acceso al DIWASS GUI, seguendo le istruzioni indicate nel Manuale per la registrazione degli Operatori, selezionando all’interno del sistema il SAE (ex SAC) di Arpae con giurisdizione sul territorio dove l’Operatore economico ha sede legale.
La validazione della richiesta di registrazione inserita dall’Operatore è effettuata dall’Autorità competente interessata previa verifica dei requisiti di cui all’art. 7, comma 7 del Regolamento (UE) 2025/1290. A tale scopo occorre che l’Operatore, contestualmente all’inserimento della richiesta di registrazione sulla piattaforma DIWASS, invii una PEC all’indirizzo del SAE (ex SAC) competente per territorio per informarlo dell’avvenuto inserimento della richiesta di registrazione, allegando la visura camerale della propria Organizzazione.
Espletate le verifiche del caso, il SAE (ex SAC) di riferimento provvederà a validare la registrazione inserita dall’Operatore e a confermare la creazione di un primo Utente ‘master’, che potrà a sua volta abilitare altri utenti “master” della medesima Organizzazione (vedi Manuale per la registrazione degli Operatori).Rifiuti in Lista Verde (art. 18 Reg. 1157/2024)
Solamente in relazione all'Allegato VII (Lista Verde - art.18), la Commissione ha comunicato il rinvio al 1 gennaio 2027 dell'utilizzo del DIWASS (nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026 i documenti di cui all’Allegato VII dovranno essere gestiti dagli operatori economici come avvenuto finora, mentre l'interfaccia grafica DIWASS può essere utilizzata su base volontaria).
In questa fase transitoria si richiede agli Operatori di trasmettere gli Allegati VII, a mezzo PEC ai SAE (ex SAC) di Arpae interessati, salvo successive indicazioni.
Chiarimenti: l’esportazione dall'Unione dei rifiuti in plastica
Si riportano i chiarimenti forniti dalla Commissione Europea, inoltrati alle autorità competenti dal MASE, in merito all'esportazione di rifiuti in plastica alla luce del nuovo Reg. (UE) 1157/2024.
- Poiché l’articolo 40(3)(b)* si applica dal 21 maggio 2026, tutte le esportazioni di rifiuti di plastica sono ora soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.
- Come primo passaggio, un notificatore dell’UE deve quindi presentare una richiesta di notifica a tutte le autorità competenti coinvolte, sia all’interno dell’UE sia nei Paesi terzi di destinazione e, ove applicabile, di transito.
- Tale trasmissione deve essere effettuata per via elettronica e, contemporaneamente, tutti i documenti e le informazioni devono essere inviati con altri mezzi (e-mail, fax, posta) alle autorità competenti dei Paesi terzi, salvo che queste siano anch’esse collegate a DIWASS (si vedano, ad esempio, gli articoli 38(2)(a) e 44(1)).
- Il notificatore dell’UE è inoltre responsabile dell’inserimento in DIWASS di tutte le informazioni ricevute nel successivo processo di gestione della richiesta di notifica, compresi gli avvisi di ricevimento provenienti dai Paesi terzi, informando così le autorità competenti dell’UE.
- Nel caso di esportazioni verso paesi OCSE, l’articolo 44(2)(g) prevede che il consenso ai sensi dell’articolo 9 possa essere considerato acquisito sotto forma di consenso tacito. Il riferimento a “un consenso ai sensi dell’articolo 9” significa che l’autorità competente di destinazione ha confermato la ricezione!
- Nel caso di esportazioni verso Paesi non OCSE, l’articolo 37 del regolamento 1013/2006 e il regolamento 1418/2007, pur rimanendo applicabili fino al 20 maggio 2027, non sono più pertinenti per le esportazioni di rifiuti di plastica classificati B3011. L’obbligo di presentare una notifica prevale su qualsiasi specificazione delle norme nazionali che alcuni Paesi potrebbero aver indicato nel contesto del regolamento 1418/2007. Naturalmente, tali controlli nazionali possono continuare ad applicarsi nel Paese interessato, ma la presentazione di una richiesta di notifica rimane un obbligo del notificatore dell’UE e, come indicato sopra, comprende l’invio della richiesta a tutte le autorità competenti coinvolte, inclusi i paesi terzi interessati.
- In riferimento agli ultimi due punti dell'elenco è importante precisare che, nel caso di esportazioni verso Paesi non OCSE, non è possibile presumere il consenso tacito dell’autorità competente di destinazione.
* relativo ai rifiuti classificati alla voce B3011 della Convenzione di Basilea, destinati ad operazioni di recupero verso Paesi EXTRA UE e NON OCSE inclusi nell’elenco di cui all’art. 41 del Reg UE 1157/2024.
Chiarimenti: la presentazione di notifiche provenienti da Paesi terzi
Si riportano i chiarimenti forniti dalla Commissione Europea, inoltrati alle autorità competenti dal MASE, in merito alla presentazione di notifiche provenienti da Paesi terzi alla luce del nuovo Reg. (UE) 1157/2024.
Sul sito web della Commissione relativo al DIWASS (Digital Waste Shipment System - Green Forum - European Commission), sono disponibili informazioni riguardanti:
- Chi deve registrarsi in DIWASS (con un paragrafo specifico sugli operatori economici e sulle autorità competenti dei paesi terzi).
- Come registrare un’autorità competente non UE in DIWASS (nella sezione FAQ del sito web)
E’ inoltre disponibile un documento che riassume come procedere nel contesto degli operatori e delle autorità competenti dei paesi terzi che utilizzano o non utilizzano il sistema - website (nella risposta alla FAQ: “Come conformarsi al regolamento sulle spedizioni di rifiuti (WSR) in caso di importazioni verso o esportazioni dall’UE, se una determinata autorità competente o operatore economico di un paese terzo non utilizza DIWASS?”).
ATTENZIONE: errore di traduzione dell’art. 3(7) del Reg. (UE) 1157/2024
Si riporta di seguito il contenuto della comunicazione inoltrata alle autorità competenti dal MASE, in merito ad un errore di traduzione all'articolo 3(7) del Regolamento (UE) 1157/2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, recante la definizione di "Persona che organizza la spedizione".
La versione in lingua inglese del suddetto articolo del Regolamento, infatti, così recita: "person who arranges the shipment means any of the following natural or legal persons under the national jurisdiction of the country of dispatch, who carries out or plans to carry out a shipment as referred to in Article 4(4) or (5), or who has or plans to have such a shipment carried out...".
Nella versione in lingua italiana, invece, la medesima definizione è stata così tradotta: "persona che organizza la spedizione: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione...".
La traduzione italiana di "Country of dispatch" avrebbe dovuto essere "Paese di spedizione" di cui alla definizione del successivo punto (13), anziché genericamente "Stato membro". La distinzione tra "Paese di spedizione" e "Stato membro", infatti, è di carattere sostanziale e l'utilizzo della prima si rende necessario al fine di definire chiaramente che il Paese, sotto la cui giurisdizione è assoggettata la persona che organizza la spedizione, è solo quello dal quale ha inizio o è pianificato che abbia inizio la spedizione di rifiuti. Tale Paese, inoltre, non necessariamente corrisponde a uno Stato membro ma può essere anche un Paese terzo.
Quanto sopra rilevato è stato segnalato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE che, a sua volta, ha interessato il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ai fini della rettifica della versione italiana del Regolamento.
Pertanto, ad ogni buon fine si rappresenta che, nelle more di tale rettifica, fa fede quanto scritto nella versione inglese del Regolamento.
ATTENZIONE: errore di traduzione dell’art. 18(8) del Reg. (UE) 1157/2024
Si riporta di seguito il contenuto della comunicazione inoltrata alle autorità competenti dal MASE, in merito ad un errore di traduzione all'articolo 18(8) del Regolamento (UE) 1157/2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, recante gli "obblighi generali di informazione".
Nello specifico, l’articolo stabilisce che "l’impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall’averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII...".
La versione inglese del Regolamento, invece, al medesimo articolo stabilisce che: "The recovery facility or the laboratory shall, within two working days of receipt of the waste, provide confirmation to the person who arranges the shipment that the waste has been received by completing the relevant information contained in Annex VII…”.
Il mancato inserimento del termine "lavorativo" nella versione italiana, quindi, potrebbe generare importanti criticità ai fini della tempistica di conferma di ricevimento del rifiuto, specialmente per quelle spedizioni di rifiuti che giungono all'impianto di recupero a ridosso dei fine settimana e, quindi, dei giorni festivi.
Quanto sopra rilevato è stato già segnalato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE che, a sua volta, interesserà il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ai fini della rettifica.
Nelle more di tale rettifica, si rappresenta che fa fede quanto scritto nella versione inglese del Regolamento.
LA FASE TRANSITORIA (fino al 21 Maggio 2026)
⇒ Indicazioni ai Notificatori
L’art. 85 del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 abroga il vecchio Regolamento (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024, ma ne estende l'applicazione fino al 21 maggio 2026 per la maggior parte delle procedure e stabilisce alcune disposizioni valide per la fase transitoria.
Di seguito si riportano alcune indicazioni per i Notificatori per la presentazione e la gestione delle procedure di Notifica nella fase transitoria:
- fino al 21 maggio 2026 tutte le notifiche andranno ancora presentate conformemente all’art. 4 del Reg (CE) n. 1013/2006.
- come stabilito al comma 3 dell’art. 85, per le notifiche presentate ai sensi del Reg (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi tale Regolamento solo se l’autorità competente di destinazione avrà fornito conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 8 del Reg (CE) n. 1013/2006, prima del 21 maggio 2026. In assenza di tale conferma di ricevimento, le notifiche già presentate andranno ripresentate con le modalità previste nel nuovo Reg. 1157/2024 (DIWASS).
- dopo il 21 Maggio 2026 tutte le notifiche andranno presentate con le modalità previste dal nuovo Reg UE 1157/2024 (DIWASS).
- conformemente ai commi 5 e 6 dell’art. 85, del nuovo Reg (UE) 1157/2024, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per le notifiche autorizzate ai sensi del vecchio Reg (CE) 1013/2006 dovranno comunque essere portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026 (entro 21 Maggio 2027), che diventeranno 3 anni (entro 21 Maggio 2029) in caso di notifiche che coinvolgano impianti di recupero con Autorizzazione preventiva. Decorsi tali termini le notifiche in corso perderanno comunque di validità ed il Notificatore dovrà comunque presentare nuova notifica.
Manuale per la registrazione degli Operatori
Manuale per l'inserimento della Notifica
Regolamento esecutivo (UE) 2025/1290
Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.
NORMATIVA NAZIONALE