Metanodotti

Arpae è competente al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, come definiti dal D.Lgs 164/2000 e s.m.i.. Il servizio è rivolto alle imprese che esercitano attività di gestione delle reti gas che intendono realizzare un metanodotto sul territorio regionale.

L'impresa deve presentare istanza ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., per l’accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione del metanodotto.

L’istanza deve essere presentata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Arpae, competente per territorio, corredato con l’attestazione del versamento delle spese di istruttoria. Gli elaborati necessari sono elencati nel modulo di istanza scaricabile al link sottostante.

L’autorizzazione viene rilasciata su progetto definitivo, a seguito dell’acquisizione dei nulla osta e pareri espressi dagli Enti preposti, tramite convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.
Per l’impianto può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Se il metanodotto non è previsto nello strumento urbanistico comunale l’autorizzazione costituisce variante urbanistica per l’apposizione del vincolo espropriativo e per la localizzazione dell’infrastruttura e delle fasce di rispetto.

L’avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione viene pubblicato nel BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna), a cura di Arpae-Sac, e su un quotidiano diffuso nell’ambito territoriale interessato dall’intervento, a cura del proponente. Viene inoltre pubblicata all’albo pretorio del/i comune/i interessato/i per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel BURERT.

Arpae-Sac effettuerà le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dall’opera, che potranno prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 6 mesi dal ricevimento dell’istanza. 
Gli impianti con tracciato superiore a 40 Km di lunghezza e con diametro della condotta superiore a 800 mm., sono soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza del Ministero dell’Ambiente a cui il proponente presenterà specifica domanda ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I progetti di gasdotti con tracciato superiore a 20 Km di lunghezza sono sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale. Laddove il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto non fosse rilasciato nell’ambito del procedimento di VIA di competenza statale (tramite provvedimento unico ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo una volta acquisito il relativo provvedimento di VIA.

Moduli
Autorizzazione all´istallazione ed esercizio di metanodotti

Normativa nazionale

 

Normativa regionale

ultima modifica 2021-11-21T22:10:28+02:00