Produzione energia da fonti rinnovabili

Il Decreto Legislativo n.387 del 29/12/2003 definisce l’energia da fonti rinnovabili (FER), l’energia proveniente da qualunque fonte energetica non fossile vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas.

La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile debbono essere autorizzati ai sensi dell’art 12 del DLgs n°387/2003. L’autorizzazione comprende oltre all’impianto stesso anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo funzionamento. Tali impianti sono riconosciuti dal DLgs n.387/2003 di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'autorizzazione unica riguarderà gli aspetti ambientali, la tutela del paesaggio, la tutela del patrimonio storico-artistico, il titolo edilizio e, ove occorre, costituisce variante allo strumento urbanistico. Il Titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi  a seguito della dismissione dell'impianto e, per gli impianti idroelettrici, avrà l'obbligo di esecuzione delle misure di reinserimento e recupero ambientale.Per gli impianti alimentati a biomassa, biogas, produzione di biometano e fotovoltaici, fermo restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti relative alle opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Gli impianti di produzione energia elettrica a fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il proprio DM del 10/09/2010 ha dettagliatamente stabilito le Linee guida per i procedimenti di autorizzazione degli impianti FER ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/90. I progetti degli impianti FER debbono essere autorizzati con procedimento unico se sono superate le soglie di capacità di generazione elettrica elencate sotto (tabella A del DLgs 387/2003). In Regione Emilia-Romagna la funzione amministrativa di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/03 è delegata ad Arpae (L.R.n. 13 del 30/07/2015).

Fonti e soglie

  • Eolica: soglia 60 kW
  • Solare fotovoltaica: soglia 50 kW
  • Idraulica: soglia 100 kW
  • Biomasse: soglia 200 kW
  • Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: soglia 300 kW
  • Impianti produzione biometano: soglia 500 Sm3/h

I progetti degli impianti FER aventi potenzialità di generazione elettrica inferiori alle soglie di Tabella A o che rientrano in particolari eccezioni (stabilite dalla Tabella I alle Linee Guida ministeriali DM 10/09/2010), sono soggetti a Procedura abilitativa semplificata (PAS) o a semplice Comunicazione, entrambe di competenze dell’Amministrazione Comunale territorialmente competente. La Procedura Abilitativa Semplificata è dettagliatamente descritta dall’art 6 del DLgs n.28/2011. 

Il ricorso alla PAS e alla comunicazione è precluso per il proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. Se l’impianto FER è alimentato, anche solo parzialmente, da rifiuti e deve essere autorizzato ai sensi dell’art 208, Parte Quarta del DLgs 152/2006, è comunque soggetto ad autorizzazione unica, anche se ha potenzialità di generazione elettrica inferiore alla soglia sopra indicata. Analogamente agli impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile, anche gli impianti di produzione di biometano debbono essere autorizzati ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/03 (art 8-bis del DLgs n.28/2011).

Documentazione da presentare 
La domanda di Autorizzazione Unica deve essere presentata ad Arpae - Struttura Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente, utilizzando la modulistica sottoriportata.
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista dal punto 13 delle Linee Guida ministeriali DM 10/09/2010. Il Proponente, come indicato al punto 13.3 del DM 10/09/2010, deve preventivamente inviare una comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela o la sussistenza di beni archeologici nell’area interessata dal progetto.
Il procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione Unica ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/03 ha durata pari a 90 giorni, salvo sospensione per richiesta integrazioni.

Voltura
In caso di voltura dell’autorizzazione unica è necessario presentare una comunicazione congiunta dell'impresa cedente e di quella subentrante. 

Normativa nazionale

  • Decreto Legislativo n°387 del 29/12/2003 - “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
  • DM 10 settembre 2010 - “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili“
  • D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 - “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Normativa regionale

La Regione Emilia Romagna ha emanato in questi anni alcune delibere, circolari o pareri, in materia di localizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, che possono essere consultate qui

Moduli

ultima modifica 2022-04-22T20:30:29+02:00