Produzione energia da fonti rinnovabili

Il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 190/2024 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.” chiamato anche Testo Unico sulle Rinnovabili, perché si propone di riunire le molteplici disposizioni normative in materia di autorizzazione di impianti FER.
Il decreto, introducendo importanti misure di semplificazione e razionalizzazione, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
In particolare il decreto individua tre differenti e alternativi regimi amministrativi per la realizzazione degli interventi di cui ai rispettivi allegati:

  • attività libera (disciplinata dall'art 7 del D.Lgs. 190/2024 ed Allegato A);
  • procedura abilitativa semplificata (PAS, disciplinata dall'art 8 del D.Lgs. 190/2024 ed Allegato C);
  • autorizzazione unica (AU, disciplinata dall'art 9 del D.Lgs. 190/2024 ed Allegato C).


Il decreto, in un’ottica di omogeneizzazione e razionalizzazione, abroga diverse norme elencate in allegato D, tra le quali l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 riguardo la disciplina delle autorizzazioni, ed interviene introducendo il coordinamento con alcune norme di settore, ad esempio quelle relative al regime concessorio di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche (art. 10 del TU FER), nonché con la disciplina in materia di valutazioni ambientali (art. 13 del TU FER).
Resta in vigore il DM del 10 Settembre 2010, che verrà successivamente adeguato alla nuova norma, ed è applicabile ad eccezione delle parti in contrasto con il D.Lgs n. 190/2024.

Le disposizioni previgenti, quali Autorizzazione Unica ex art.12 e tabella A del D.Lgs. 387/2003, altre procedure semplificate come comunicazioni, DILA e PAS di cui agli art 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del D.Lgs. 28 del 2011, continuano ad applicarsi alle procedure in corso al 30/12/2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024 (per le quali in tale data è stata compiuta la verifica di completezza della documentazione presentata), fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni del nuovo decreto.

Gli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili considerati ex lege di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto dei criteri di localizzazione definiti dalle Regioni.

Gli interventi di cui all’allegato C, sezione I, sono sottoposti ad Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione territorialmente competente.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 1 lettera b) della L.R. n. 13/2015, la Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni amministrative in materia di energia, tra le quali anche il rilascio dell’Autorizzazione Unica di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, mediante ARPAE.

Analogamente agli impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile, anche gli impianti di produzione di biometano e gli impianti di accumulo dell'energia BESS con potenza inferiore a 200 MW debbono essere autorizzati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 190/2024.

Il provvedimento autorizzatorio unico:

  • comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse Regioni e Province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico;
  • comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere;
  • costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico;
  • reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei Comuni considerate indispensabili in sede di Conferenza di Servizi per la realizzazione dell'intervento.

Alla domanda, oltre alla documentazione e agli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse.
Ad eccezione degli impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, può essere richiesta laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio anche per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.

Sono soggetti ad Autorizzazione unica ex art. 9 del TU FER anche gli interventi di cui all’allegato B, quindi di norma sottoposti a regime di Procedura abilitativa semplificata (PAS) disciplinato dall’art. 8 del TU FER di competenza dell’Amministrazione Comunale territorialmente competente, qualora il proponente non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.

Documentazione da presentare
La domanda di Autorizzazione Unica deve essere presentata ad Arpae - Struttura Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente, utilizzando la modulistica sotto riportata.
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista dal punto 13 delle Linee Guida ministeriali DM 10/09/2010 e quanto richiesto dall'art.9 comma 3 del Dlgs 190/2024. Il Proponente, come indicato al punto 13.3 del DM 10/09/2010, deve preventivamente inviare una comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela o la sussistenza di beni archeologici nell’area interessata dal progetto.

Voltura
In caso di voltura dell’autorizzazione unica è necessario presentare una comunicazione congiunta dell'impresa cedente e di quella subentrante.

Normativa nazionale

  • Decreto Legislativo n° 190 del 25 novembre 2024 - “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”
  • DM 10 settembre 2010 - “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili“ (ancora valido ad eccezione delle parti in contrasto con il D.Lgs n. 190/2024)
    Decreto Legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 - “Attuazione della direttiva (UE) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”


Normativa regionale

  • Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 28 del 06/12/2010 - Prima individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica
  • Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 - Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica
  • Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 125 del 23/05/2023 Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. La Regione Emilia Romagna ha emanato in questi anni alcune delibere, circolari o pareri, in materia di localizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, che possono essere consultate qui


Moduli

ultima modifica 2025-07-21T20:31:03+02:00