Oli minerali (lavorazione e stoccaggio oli minerali)

La L.R. n. 13/2015 (art. 17) dispone che la Regione, mediante Arpae, eserciti le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e di cui al DLgs 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato. Rientrano fra gli impianti da sottoporre ad autorizzazione oli minerali i seguenti depositi:

  • Impianti di deposito di oli minerali ad uso privato, agricolo ed industriale > 25 mc (R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, art. 11);
  • Impianti di deposito di oli minerali ad uso commerciale > 10 mc (R.D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, art. 2).

In particolare, ai sensi dell’art 1, comma 56, della L. 23.08.2004, n. 239, sono attività sottoposte a regime autorizzativo:

a) Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) Variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) Variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Tutte le altre fattispecie non ricomprese nei suddetti punti sono state liberalizzate, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (art. 1, comma 58 L. n. 239 del 23.08.2004). In attesa dell'individuazione in ambito ministeriale di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 (Circolare n. 165 del 07.10.2004 emanata dal Ministero delle Attività Produttive).

In dettaglio, le attività sottoposte a regime autorizzativo Arpae-Servizi Autorizzazioni e concessioni, come previsto dalla Legge n. 239/2004 e s.m.i., e dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, sono le seguenti:

  • depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del GPL, di capacità autorizzata inferiore a mc 10.000;
  • depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata inferiore a tonnellate 200;
  • dismissione dei depositi di stoccaggio di oli minerali;
  • variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
  • variazione di oltre il 30 per cento e dismissioni degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico esistenti e in capo alle Province alla data del 10.02.2012 (Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 16268 del 13.08.2012).

L’autorizzazione oli minerali non costituisce titolo edilizio alla realizzazione delle opere, pertanto il titolare dell’azienda dovrà munirsi di titolo edilizio prima della realizzazione del nuovo stabilimento o delle modifiche a quelli già esistenti. Seleziona l'argomento di interesse nell'elenco sottostante e vai alla pagina dedicata o direttamente alla modulistica che serve: 

Normativa

  • R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 (convertito in legge 8 febbraio 1934 n. 367) Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.
  • R.D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018  (convertito dalla L. 11 gennaio 1937, n. 187) Modificazione degli articoli 4, 11 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 867, che disciplina l'importazione, la lavorazione, Il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.
  • D.P.R. 420/1994 Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
  • L. 239/2004 Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
  • DLgs 22 febbraio 2006, n. 128 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
  • Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35
  • Circolare n. 165 del 07.10.2004 emanata dal Ministero delle Attività Produttive
  • Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 16268 del 13.08.2012  
ultima modifica 2021-11-21T21:10:33+01:00